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Antiriciclaggio

AVVISO ALLA CLIENTELA

 

Si informa la spettabile clientela che, ai sensi delle disposizioni antiriciclaggio previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall’art. 20 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, la disciplina circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore è la seguente:

 

 

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE

 

E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetti di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglie che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

 

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI

 

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiore a 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

 

Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (c.d. assegni “a me medesimo”) possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall’importo recato dagli stessi. 

 

Le banche rilasciano gli assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente tuttavia può richiedere per iscritto il rilascio in forma libera di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 5.000 euro (vale a dire fino a 4.999,99 euro), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano banche o Poste Italiane S.pA.. In tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno o vaglia richiesto.

 

LIBRETTI AL PORTATORE.

 

Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 5.000 euro.

 

In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario, la data del trasferimento e l’accettazione del cessionario.

 

I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti al 30 maggio 2010, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 30 giugno 2011.

 

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Si invita la clientela a prendere buona nota di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, l’applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.

 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al personale della banca.