BCC Informa
29/09/2020
Assegni – Centrale d’Allarme Interbancaria

A seguito del protrarsi dell’emergenza sanitaria CIVID-19 l’art. 76 del Decreto Legge n. 104/2020 ("Decreto Agosto"), ha previsto la possibilità, se hai emesso un assegno bancario privo di fondi che ricade nell’ambito di applicazione della sospensione dei termini previsto da tale normativa, di effettuare il pagamento tardivo a sanatoria dell’illecito corrispondendo la penale in misura dimezzata (5% dell’importo facciale non pagato dell’assegno anziché il 10%) solo se effettui il pagamento tardivo dell’assegno entro il 30 ottobre 2020.

Il pagamento tardivo effettuato dopo il 30 ottobre 2020 dovrà invece essere comprensivo della penale nella misura ordinaria del 10%.