Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento

Dal primo marzo è in vigore il Decreto legislativo n.11 del 27 gennaio 2010, che recepisce in Italia la Direttiva Europea sui servizi di pagamento.

Data di pubblicazione: 01/03/2010

Allegati: Allegato 1 D_lgs_ 11_2010 recepimento PSD.pdf

Gentile cliente,

dal 1° marzo 2010 è in vigore il Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, che recepisce in Italia la Direttiva Europea sui servizi di pagamento 64/2007/CE (Payment Services Directive), nota come “PSD”.
Il testo del Decreto legislativo n. 11/2010 è reperibile su questo sito internet in allegato alla presente.

La PSD ha come principali obiettivi:

* accrescere la trasparenza nei confronti dei clienti nell’erogazione dei servizi di pagamento;

* migliorare i tempi e le modalità di esecuzione dei servizi di pagamento;

* aumentare la concorrenza tra gli operatori;

* standardizzare diritti ed obblighi sia per gli operatori che per i clienti.

La PSD si applica ai principali servizi di pagamento (bonifici, RID, Ri.Ba, carte di pagamento in genere, bollettini bancari, ecc.), effettuati in euro e nelle altre valute degli Stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (1), esclusi i servizi che si basano su titoli di credito (assegni, effetti cambiari, vaglia, traveller’s cheque, ecc.).
I servizi di pagamento sono stati quindi uniformati per legge su scala europea e garantiranno maggiore velocità, sicurezza e trasparenza.

Questo comporterà per la clientela il cambiamento di alcune abitudini e modalità operative. Ci stiamo adoperando per rendere alla nostra clientela questi cambiamenti il più possibile semplici.

I servizi di pagamento che saranno interessati per primi dalla nuova normativa sono i bonifici e le carte di pagamento (bancomat, carte di credito e carte prepagate).

Le novità che invece riguarderanno la famiglia degli Incassi Commerciali (Ri.Ba, RID, Mav, ecc.) non sono ancora definite nel dettaglio, in quanto è in atto l’adeguamento alle nuove norme delle regole tecniche, delle procedure e degli accordi interbancari. Sarà nostra cura fornire informazioni di maggiore dettaglio appena possibile.

Riassumiamo quindi le principali novità in vigore dal 1° marzo:

Informazioni sui pagamenti effettuati

La PSD impone alle banche obblighi di trasparenza durante tutta l’esecuzione dell’operazione di pagamento: sia nella fase precedente all’operazione sia in quella successiva il cliente viene informato dalla banca su tutti i dettagli relativi all’operazione (data valuta di addebito, spese applicate, ecc).

Informazioni sui pagamenti ricevuti

Per ogni pagamento ricevuto il cliente ha diritto a ricevere tutti i dettagli relativi all’operazione (data valuta di accredito, spese applicate, ecc).


Bonifici

Tempi di esecuzione: i bonifici nazionali e i bonifici da e verso gli altri Paesi dell’Unione Europea hanno tempi certi di esecuzione; in particolare - se denominati in Euro – possono essere eseguiti entro una giornata operativa. Fino al 1° gennaio 2012 sarà possibile effettuarli con un termine di esecuzione diverso, che non può comunque superare le tre giornate operative se il bonifico è disposto su canali a distanza e le quattro giornate operative se il bonifico è disposto su ordine cartaceo.

IBAN obbligatorio e abolizione delle vecchie coordinate bancarie: il codice “IBAN” è adottato definitivamente come “identificativo unico” per l’esecuzione dei bonifici e non è più possibile eseguire bonifici nazionali sulla base delle “vecchie” coordinate bancarie (BBAN con o senza CIN), neanche previo pagamento della specifica penale precedentemente in uso, che di conseguenza è stata abolita.

Con l’introduzione delle nuove norme diviene per legge prevalente il codice IBAN rispetto all’eventuale indicazione errata o incompleta del nominativo del beneficiario.

Per tale motivo è importante che chi effettua un pagamento conosca e fornisca l’esatto IBAN del beneficiario ed è necessaria la massima attenzione nell’indicazione del codice IBAN ai propri debitori.

Il codice IBAN del conto è riportato nell’estratto conto, all’interno del box riservato alle coordinate bancarie.

Data di ricezione/cut off: la PSD stabilisce il momento da cui far decorrere il calcolo dei tempi di esecuzione (data di ricezione). Tale data corrisponde al momento in cui il cliente dispone/consegna l’ordine di bonifico. Questa banca ha stabilito, in conformità a quanto previsto dalla PSD, il momento limite della giornata operativa (cut off) oltre il quale gli ordini si considerano ricevuti la giornata operativa successiva. Detti limiti sono indicati nel foglio informativo relativo ai servizi di pagamento.

Disponibilità dei fondi e data di valuta di accredito: per i fondi ricevuti da altra banca la data di disponibilità giuridica e la data valuta applicata al conto corrente coincidono sempre con la stessa data in cui è avvenuto l’accredito dei fondi sul conto della banca; in altre parole non sono mai applicati “stacchi valuta”sugli importi ricevuti.

Valuta di addebito: parimenti la data valuta di addebito coincide sempre con la data di addebito contabile.

Abolizione data di valuta antergata: non è più possibile chiedere l’accredito dei fondi sul conto del beneficiario con una data valuta antecedente rispetto alla data di disposizione dell’ordine (cosiddetta valuta “antergata”). In altre parole le banche non hanno la possibilità di anticipare la data valuta a favore del beneficiario; al massimo possono, su richiesta, far sì che il beneficiario ottenga la stessa data valuta del giorno della disposizione, attraverso la predisposizione di un bonifico urgente da eseguire la stessa giornata operativa in cui viene preso in carico l’ordine.

Abolizione della data valuta fissa per il beneficiario: viene abolita la data valuta fissa per il beneficiario; non è pertanto più possibile gestire l’informazione della “valuta fissa” per il beneficiario, come già avveniva per i bonifici esteri. Per garantire una ben precisa data valuta al beneficiario di un bonifico è perciò necessario disporlo in tempo utile, tenuto conto del termine di esecuzione del bonifico stesso.

Sono state individuate due soluzioni volte a consentire alla clientela un’operatività sui bonifici assimilabile alla prassi della “valuta fissa”:

* “data di esecuzione richiesta”: possibilità per l’ordinante di specificare quando deve essere addebitato il proprio conto per dare avvio all’esecuzione dell’operazione (ordine di bonifico ad esecuzione differita);

* “data valuta banca beneficiario”: possibilità per l’ordinante di specificare quando deve essere accreditato il conto del beneficiario; a partire da tale data, viene determinata, a ritroso, la data in cui dare avvio all’esecuzione dell’operazione.

Ad esempio, ipotizzando che un cliente abbia concordato con la banca tempi di esecuzione pari a due giorni operativi successivi alla data di ricezione dell’ordine, qualora intendesse disporre un bonifico per l’accredito al beneficiario nel giorno 27 del mese di riferimento, avrebbe due possibilità alternative:

* indicare quale “data di esecuzione richiesta” il giorno 25;

* indicare quale “data valuta banca beneficiario” il giorno 27, avendo però cura di disporre il pagamento al più tardi il 25 del mese di riferimento.

Nel calcolo dei termini si deve tenere conto di eventuali giornate non operative intercorrenti tra la data di esecuzione richiesta o la data valuta beneficiario. Il calendario delle giornate non operative è indicato nei fogli informativi.
Ogni cliente che utilizza questa tipologia di pagamenti (es. imprese, ditte individuali, professionisti, ecc.) deve perciò adeguare i tempi di preparazione, autorizzazione e trasmissione degli ordini in relazione alle esigenze di puntualità di accredito ai beneficiari.

Carte di pagamento
Le nuove regole garantiscono maggiori tutele al cliente in relazione ad eventuali operazioni non autorizzate. In particolare il cliente consumatore avrà 13 mesi di tempo per disconoscere tali operazioni.